La controversia in commento verte principalmente sulla qualificazione giuridica dell’attività dell’influencer, se quindi la figura fosse da inquadrarsi come procacciatore di affari ovvero nell’ambito di un rapporto di agenzia ex art. 1472 ss. c.c.. Come noto, il primo è colui che, occasionalmente e senza vincolo di subordinazione, propone o favorisce la conclusione di un determinato...Leggi