L’AGCM, con provvedimento n. 24548 del 9 ottobre 2013, ha fissato alcuni principi interessanti sulle modalità di promozione pubblicitaria delle crociere, con particolare riferimento al prezzo globale effettivo e alle loro condizioni di fruibilità.
L’Autorità ha chiarito che il settore turistico pone vincoli particolarmente stringenti con riguardo all’onere minimo di chiarezza e completezza informativa posto a carico del professionista e finalizzato a mettere il consumatore in condizione di valutare la convenienza dell’offerta reclamizzata, avendo una reale percezione delle condizioni economiche e contrattuali in genere della stessa.
In questi termini, l’Autorità ha ritenuto pratica commerciale ingannevole la sistematica differenza tra i prezzi base pubblicati nel sito e quelli in concreto applicati per effetto di oneri aggiuntivi non chiaramente esplicitati (quali, la quota di servizio e di iscrizione, le tasse portuali e il supplemento carburante).
La locuzione “a partire da”, apposta vicino al prezzo base promozionale, secondo una ormai consolidata prassi decisionale dell’Autorità, non appare infatti elemento sufficientemente idoneo a spiegare la portata economica dell’offerta. Analogamente, le avvertenza che “i prezzi sono indicativi” e “potrebbero subire variazioni”, che possa sussistere una “disponibilità limitata” e che, in caso di crociera con volo incluso, il professionista si riserva la facoltà che “in caso di cambio aeroporto, vettore il prezzo potrebbe subire variazioni”, per la loro indeterminatezza, pongono le premesse per esercitare il diritto di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali da parte del professionista, il quale, così facendo, non si assume alcun impegno nei confronti del consumatore in ordine al prezzo finale che verrà in concreto a determinarsi. Lo ius variandi a favore del professionista, tuttavia, deve ritenersi diritto del tutto eccezionale e tassativamente limitato alle ipotesi tipizzate, in particolare, dagli artt. 40 e 41 del Codice del Turismo, che consentono modifiche delle condizioni di trasporto oggetto di pacchetti turistici “tutto compreso”, solo in caso di “necessità”, ovvero in caso di sopravvenienza di circostanze eccezionali che il professionista non avrebbe comunque potuto evitare anche se avesse adottato tutte le misure del caso.