La 58.a edizione del Codice dell’Autodisciplina Pubblicitaria ha introdotto nuove regole in materia di comunicazioni commerciali contenenti rivendicazioni ambientali.
I c.d. “green claims” sono ora regolati dal nuovo art. 12, mentre il testo previgente relativo alla sicurezza dei prodotti è adesso riportato dal successivo art. 12 bis.
In base alla rubrica “Tutela dell’ambiente naturale”, i benefici di carattere ambientale o ecologico vantati devono “ basarsi su dati veritieri, pertinenti e scientificamente verificabili ” e la comunicazione commerciale “ deve consentire di comprendere chiaramente a quale aspetto del prodotto o dell’attività pubblicizzata i benefici si riferiscono ”.
La nuova norma cristallizza le indicazioni fornite di recente dalla giurisprudenza del Giurì che ha inteso espungere dalla comunicazione a carattere ambientale le attività di c.d. “green washing”, ovvero l’utilizzo infondato di termini “verdi”.