Con provvedimento n. 30/2014, il Giurì dell’Autodisciplina Pubblicitaria ha ordinato a due note multinazionali di prodotti per la cura e l’igiene personale di cessare le proprie comunicazioni commerciali volte a rivendicare un’ eccessiva efficacia dei prodotti pubblicizzati .
L’art. 2 del Codice dell’ Autodisciplina Pubblicitaria, richiamato dal Giurì nel dispositivo, prevede infatti l’obbligo per la comunicazione commerciale di “evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo, la gratuità, le condizioni di vendita, la diffusione, l’identità delle persone rappresentate, i premi o riconoscimenti”.
Nel valutare l’ingannevolezza del messaggio pubblicitario, il Giurì ha assunto quale parametro il consumatore medio del settore di riferimento.