Dal primo maggio 2014 è entrata in vigore la nuova legge marchi della Repubblica popolare Cinese.
La novella in esame apporta numerose modifiche alla legge in vigore, intervenendo in modo significativo sia sulla procedura per la registrazione che sull’eventuale opposizione al marchio già registrato.
La normativa cinese si dota, in particolare, di un’indicazione ufficiale dei tempi necessari all’esame della richiesta di registrazione del marchio e all’ottenimento della revisione delle domande stesse, fornendo, per la prima volta, un dato certo all’utente finale.
Diviene, inoltre, possibile la rivendicazione di più classi di prodotti e/o servizi all’interno della stessa domanda di marchio.
La novella ha poi migliorato il sistema di opposizione alla registrazione del marchio, prevedendo che l’istanza possa essere presentata solo da chi dimostri di essere titolare di un diritto che si assume leso dall’altrui segno distintivo.
Significativo è il rafforzamento della disciplina dei marchi notori, finora incompleta: tale qualifica, infatti, verrà riconosciuta, caso per caso, dall’Ufficio competente. Inoltre, ai sensi della nuova normativa, si considerano illeciti l’uso di parole o frasi celebri apposte su prodotti, nella pubblicità o rese pubbliche durante fiere o attività promozionali. La ratio è quella di impedire l’utilizzo da parte di terzi, non solo del marchio in sé, ma di tutti i segni immediatamente riconoscibili, dalla cui notorietà terzi potrebbero trarre indebito vantaggio.
In tema di responsabilità, sono state introdotte sanzioni più severe per la violazione dell’altrui segno distintivo, che arrivano in caso di ravvisata malafede, al risarcimento di un danno fino al triplo dei vantaggi illecitamente ottenuti o delle perdite subite dal legittimo titolare.
Alle Trademark Agencies cinesi, infine, viene attribuito l’onere di informare i registranti nel caso in cui il marchio non possa essere depositato perché in contrasto con le leggi vigenti.