La Direttiva europea sul diritto d’autore attualmente in vigore, riconosce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione e la comunicazione al pubblico delle proprie opere. A ciascuno Stato membro è parallelamente consentito di prevedere talune eccezioni o limitazioni ad hoc a tali diritti.
Nel merito di tali eccezioni, un particolare favor è previsto nei confronti di biblioteche accessibili al pubblico, musei ed archivi, qualora mettano a disposizione degli utenti le opere della loro collezione, a fini di ricerca o di studio.
La Corte di Giustizia della Comunità Europea è stata interrogata nel merito dalla Corte federale di giustizia tedesca. Il caso oggetto della pronuncia riguardava una biblioteca in cui era possibile procedere, attraverso posti di lettura elettronica, non solo alla consultazione, ma anche alla stampa e al salvataggio delle opere stesse tramite Usb, dando così la possibilità di trasferirle al di fuori della biblioteca.
L’avvocato generale della Corte UE, nella sua opinione, ha confermato l’ammissibilità della digitalizzazione che viene realizzata autonomamente dalle biblioteche, spesso giustificata dal fine della protezione delle opere più preziose e risalenti negli anni.
In secondo luogo, la fruizione di tali opere deve avvenire attraverso terminali dedicati, messi a disposizione dalla biblioteca stessa.
L’avvocato generale Niilo Jääskinen, nelle sue conclusioni sul caso, non ravvisando alcuna differenza tra una fotocopia di un’opera fisicamente presente nell’archivio della biblioteca, pacificamente consentita, e la stampa di pagine di una copia digitale di tale opera, ha esplicitamente avvallato quanto consentito all’interno della biblioteca tedesca.
Viceversa, con riferimento allo stoccaggio di una copia dell’opera su dispositivo Usb, ha ravvisato in tale condotta una vera e propria creazione di copia digitale privata da parte dell’utente, non consentita espressamente dalla Direttiva sul diritto d’autore.