La Corte di Giustizia Europea ha di recente fornito la propria interpretazione sull’applicabilità della c.d. “eccezione tecnologica” alle copie temporanee nella cache del computer durante la consultazione di un sito Internet.
La questione pregiudiziale era stata proposta dalla Corte Suprema del Regno Unito nell’ambito di una controversia sorta tra la Public Relation Consultants Association Ltd (PRCA) – associazione formata da professionisti in relazioni pubbliche – e la Newspaper Licensing Agency Ltd (NLA), organismo degli editori che gestisce le licenze collettive per l’uso di contenuti dei quotidiani.
In particolare, la NLA aveva chiesto ed ottenuto, in entrambi i gradi di giudizio, che ciascun collaboratore della PRCA fosse tenuto a sottoscrivere una licenza, in quanto l’attività di consultazione del sito web della Meltwater – società che offre un servizio di rassegna stampa online personalizzata – comportava la creazione di copie temporanee di tali estratti editoriali sullo schermo e nella memoria cache del computer di ogni utente.
La Corte nazionale, tuttavia, ipotizzava l’applicabilità – al caso di specie – dell’esimente prevista dall’art. 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE e, date le conseguenze che una tale decisione avrebbe potuto avere su milioni di utenti web, decideva di interpellare la Corte di Giustizia Europea sulla questione.
La norma in esame prevede, invero, una serie di condizioni in presenza delle quali un atto di riproduzione può essere realizzato senza il consenso del titolare dei diritti d’autore, in deroga alla regola generale sancita dall’art. 2 della medesima Direttiva che riconosce al titolare dei diritti in questione la facoltà di autorizzare o vietare qualsiasi riproduzione della sua opera.
Si tratta in particolare dell’unica eccezione c.d. “obbligatoria” prevista dal legislatore comunitario ed è stata introdotta proprio per consentire il corretto funzionamento delle tecnologie.
La Corte di Giustizia, analizzate le funzioni e le modalità con cui le copie vengono realizzate sullo schermo e nella memoria cache del computer, conclude affermando che le stesse rispettano ciascuno dei requisiti previsti dall’esimente ex art. 5. Esse sono infatti temporanee ed accessorie e costituiscono parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico.
Più precisamente la Corte sottolinea come anche nel caso di specie sussista il carattere di “essenzialità” nella misura in cui gli atti di riproduzione temporanea consentano il corretto ed efficace funzionamento del procedimento tecnologico. Le copie cache infatti, non sono indispensabili per la navigazione in rete; tuttavia, allo stato attuale della tecnica, rappresentano l’unica soluzione per rendere più veloce ed agevole la consultazione dei siti.
Infine, gli atti di riproduzione temporanea in questione rispettano anche i requisiti richiesti dall’art. 5, paragrafo 5 della Direttiva (c.d. three-step test), ovvero sono non sono in contrasto con lo sfruttamento nomale dell’opera e non arrecano ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi dei titolari.
A tale ultimo riguardo la Corte rileva infine che “la consultazione dei siti Internet mediante il procedimento tecnologico in esame rappresenta un regolare sfruttamento delle opere che consente agli utenti di Internet di usufruire della comunicazione al pubblico effettuata dall’editore del sito in questione. Dato che la realizzazione delle copie in questione fa parte di detta consultazione, essa non può arrecare pregiudizio ad un siffatto sfruttamento delle opere”.
Il testo della sentenza è disponibile QUI.