Con delibera n. 67/14/CSP l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha disposto l’archiviazione del procedimento relativo ad un sito web sul quale erano presenti link ad opere protette dal diritto d’autore applicando per la prima volta in Italia i principi enunciati dalla Corte di Giustizia Europea nel caso “Svensson” (C- 466/12).
Il procedimento era stato instaurato su istanza del gestore di un altro sito web che aveva segnalato la presenza sul sito contestato di proprie mappe concettuali in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Nel corso del contraddittorio l’Authority è venuta a conoscenza del fatto che il gestore del sito aveva provveduto a rimuovere due dei contenuti segnalati, ma per i restanti 8 lo stesso aveva precisato che si trattava solo di collegamenti ipertestuali, i quali, una volta selezionati dagli utenti, conducevano direttamente al sito proprietario del materiale in questione.
Alla luce dei chiarimenti offerti in sede di contraddittorio Agcom ha deliberato a favore dell’archiviazione del procedimento in quanto i link indirizzano gli utenti direttamente “al sito personale del titolare dei diritti d’autore sulle opere oggetto di istanza che ivi sono rese liberamente disponibili al pubblico”.
Sulla base della più recente giurisprudenza comunitaria infatti, l’attività di linking non viola il diritto esclusivo di messa a disposizione del pubblico qualora l’opera sia già liberamente disponibile agli utenti attraverso il web.
Nel caso di specie, il collegamento ipertestuale non integra una nuova comunicazione al pubblico – e quindi non richiede una nuova autorizzazione da parte del titolare dei diritti – in quanto non si rivolge ad un pubblico “nuovo”, ovvero ad un pubblico diverso da quello inizialmente selezionato dal titolare dei diritti nel momento in cui ha autorizzato la comunicazione iniziale.