La Corte di Giustizia della Comunità Europea, nella causa C-345/13, in data 19 giugno 2014 ha deliberato su due importanti aspetti inerenti la disciplina dei disegni e modelli nel settore della moda.
La controversia è sorta dalla presunta contraffazione di alcuni capi di abbigliamento femminile prodotti da un noto brand inglese, per i quali tuttavia non era stata richiesta la protezione ai sensi della normativa in materia di disegni e modelli.
Una grande catena di distribuzione, infatti, aveva acquistato nel negozio monomarca del brand i capi contestati, ed era accusata di averli riprodotti per rivenderli su larga scala.
La difesa dell’accusato contraffattore si basava sulla circostanza della mancata tutela dei suddetti capi attraverso un segno distintivo tipico rilevando, tuttavia, l’applicabilità al caso di specie della tutela accordata dal legislatore comunitario ai disegni e modelli non registrati.
Nello specifico, la questione affrontata dalla Corte di Giustizia, ha riguardato l’interpretazione dell’art. 6 del Regolamento UE n. 6 del 2002 in merito al concetto di “carattere individuale”, uno dei requisiti necessari per accedere alla tutela ai sensi della disciplina comunitaria. Tale requisito, infatti, deve essere riscontrato sia nei disegni industriali registrati che in quelli non registrati ma che, tuttavia, a tale tutela possono accedere seppur in modo parzialmente diverso.
La Corte ha ritenuto che un disegno o modello possa essere considerato dotato di carattere individuale, ai sensi dell’art. 6, qualora l’impressione generale da esso prodotta sull’utilizzatore informato non derivi da una combinazione di elementi isolati, tratti da più disegni o modelli anteriori, bensì da uno o più disegni o modelli anteriori, considerati singolarmente.
La forza di questa decisione sta nell’aver provveduto ad una interpretazione definitiva del punto controverso. In svariate occasioni, infatti, la Corte aveva ritenuto sufficiente, ai fini della valutazione del carattere individuale di un disegno, un confronto indiretto, generato addirittura da un ricordo imperfetto dell’impressione generale suscitata da disegni e modelli anteriori. Ora si precisa che, tuttavia, tale ricordo imperfetto si riferisce “non ad un ricordo di elementi specifici tratti da più disegni o modelli anteriori, ma al ricordo di disegni o modelli determinati”.
Il secondo punto affrontato dalla Corte riguardava, infine, l’interpretazione dell’art. 85 del succitato Regolamento n. 6/2002, con particolare riferimento alla necessità o meno, da parte del titolare del diritto, di provare il sopra descritto carattere individuale nel disegno o modello non registrato, oggetto di contestazione.
La Corte, sul punto, ha statuito che il titolare del disegno o modello non registrato non è tenuto a provare che esso presenta un carattere individuale, ma “deve unicamente indicare in cosa tale disegno o modello presenti tale carattere, ossia identificare l’elemento o gli elementi del disegno o modello interessato che, a giudizio del suo titolare, conferiscono ad esso tale carattere”.