Con sentenza nella causa C-117/13, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha definito i limiti e la portata dell’art. 5, par. 3, lett. n) della direttiva 2001/29/CE che prevede la facoltà, per gli Stati membri, di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti esclusivi di riproduzione o comunicazione al pubblico, “quando l’utilizzo abbia come scopo la comunicazione o la messa a disposizione, a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali dedicati situati nei locali delle istituzioni, di opere o altri materiali contenuti nella loro collezione e non soggetti ai vincoli di vendita”.
Il caso oggetto di rinvio pregiudiziale origina da una controversia insorta tra il Politecnico di Darmst, il quale aveva provveduto a digitalizzare un’opera letteraria acquistata in formato cartaceo per consentirne la consultazione nei posti di lettura elettronica installati nella propria biblioteca e una casa editrice tedesca, titolare dei diritti d’autore su tale opera.
In particolare, l’editore riteneva violati i propri diritti in quanto la digitalizzazione dell’opera integrava un atto di riproduzione e, pertanto, necessitava di una nuova autorizzazione – peraltro non ricavabile dal contratto di compravendita del libro.
La Corte ha dapprima chiarito che – proprio al fine di dar piena attuazione all’eccezione di cui all’art. 5, p.3, lett. n) – gli Stati membri possono concedere alle biblioteche accessibili al pubblico, il diritto di digitalizzare le opere contenute nelle proprie collezioni, qualora tale atto di riproduzione risulti necessario ai fini della messa a disposizione degli utenti di tali opere, su terminali dedicati, nei locali delle istituzioni stesse.
La nozione di “vincoli di vendita o di licenza” deve essere inoltre interpretata nel senso che il titolare dei diritti e un’istituzione, quale una biblioteca aperta al pubblico, devono aver concluso un contratto di licenza o utilizzo dell’opera in questioni che indichi, con esattezza, le condizioni alle quali tale istituzioni possa utilizzarla. Nel caso di specie invece, nulla era stato definito all’interno del contratto di compravendita dell’opera in questione.
I giudici europei hanno invece escluso che l’applicazione di tale eccezione autorizzi gli utenti a stampare o memorizzare su dispositivi esterni le opere disponibili attraverso i terminali. Tali atti infatti, esulano dall’esimente de quo e devono pertanto essere autorizzati sulla base della legislazione nazionale, dietro pagamento di un equo compenso.