Con la sentenza n. 21640 del 02 marzo 2023, la Corte di Cassazione Penale ha riconosciuto la natura contraffattoria, in violazione dell’art. 474 c.p., della condotta della società ricorrente che ha riprodotto -seppur in un settore distinto, ossia quello delle bomboniere e accessori per cerimonie – i marchi in titolarità di Burberry e Gucci, rispettivamente il motivo check e il nastro di colore verde rosso e verde.
In via preliminare, la Corte di Cassazione, richiamando la giurisprudenza civile in materia, ha riconosciuto la notorietà e la natura “forte” dei due marchi. La rinomanza del marchio è risultata fondamentale nella vicenda, per estendere l’ambito di tutela a un settore diverso da quelli per cui il segno distintivo era stato registrato e era concretamente utilizzato.
Inoltre, è stata ribadita la natura di reato di pericolo delle fattispecie di cui agli artt. 473 e 474 c.p., i quali sono posti a tutela della fede pubblica. Ciò significa che, ai fini dell’integrazione del reato, non sia necessario che l’inganno per il pubblico si sia effettivamente prodotto ovvero che i beni siano già stati immessi in commercio, poiché ciò che rileva, afferma la Corte Suprema, “è la mera attività di contraffazione o alterazione dell’altrui marchio in quanto foriera dell’immissione sul mercato di beni suscettibili di ledere la fede pubblica e ingenerare confusione, nuocendo all’affidamento dei consumatori“
Qui il testo completo della pronuncia.