Introdotta con la legge di bilancio del 2020 (l. 27 dicembre 2019, n. 160, commi 661-676), l’applicazione sul territorio italiano dell’imposta sulle bevande analcoliche zuccherate ed edulcorate (fissata in € 10 per ogni ettolitro di prodotto finito o € 0,25 per ogni chilogrammo di prodotto da diluire) è stata rimandata di anno in anno, fino al 1° gennaio 2023, quando, a seguito della definizione delle modalità operative, è divenuta operativa. Sennonché, la Seconda Sezione del Tar Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per presunta violazione degli artt. 3 e 53 Cost., che riguardano i principi di uguaglianza e non discriminazione e quello di parità contributiva, poiché la tassa veniva applicata alle sole bevande analcoliche e non a prodotti con caratteristiche simile.
Con sentenza n. 49 del 26 marzo 2024, la Corte Costituzionale ha affermato la conformità della sugar tax a detti principi e alla normativa dell’Unione Europea, purché le misure siano proporzionate e basate su dati scientifici. In questo modo, gli ermellini hanno individuato un interessante punto di bilanciamento tra le esigenze, in questo caso in contrapposizione, di giustizia contributiva e tutela della salute pubblica, con la prevalenza di quest’ultima, con unico limite invalicabile per il legislatore tributario, il quale gode pertanto di una notevole discrezionalità, quello di non introdurre imposte che risultino in una ingiustificata discriminazione.