Con una nota del 27.06.2023 il Garante regionale dei diritti della persona presso la Regione Veneto, aveva segnalato al Garante per la protezione dei dati personali che era reperibile in rete una sentenza del Tribunale di Vicenza pubblicata in forma integrale e priva di qualsiasi anonimizzazione dei minori coinvolti. Questa aveva ad oggetto una controversia tra due comuni in ordine alle spese sostenute per il mantenimento di alcuni minori presso strutture “diurne o semiresidenziali”.
La sentenza riportava in chiaro i nomi, la residenza e il periodo di permanenza dei minori presso le strutture gestite dai due enti.
In risposta a tale segnalazione ed alle richieste di informazioni del Garante, la Rivista su cui era reperibile la sentenza, ha erroneamente sostenuto che spettasse al Tribunale anonimizzare i dati dei minori presenti nella stessa, argomentando inoltre che:
- la pubblicazione dell’articolo in contestazione costituiva una legittima manifestazione dell’esercizio del diritto di cronaca, effettuata nel rispetto dei canoni di interesse pubblico e continenza su un tema di particolare interesse per gli enti locali a cui la Rivista “Moltocomuni” è diretta;
- il rispetto della normativa nazionale (art.21 Cost.), europea (Regolamento 679/2016 GDPR, in particolare dei principi di liceità e correttezza del trattamento e di minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c) del Regolamento) e delle Regole deontologiche relative al trattamento dei dati nell’esercizio dell’attività giornalistica (artt. 6 e 8 d.lgs 101/2018) era stato garantito;
- i presunti effetti dannosi erano stati rimossi fin da subito;
- l’articolo di commento alla sentenza non riportava i nomi delle persone coinvolte né quelle dei minori.
Dal canto suo il Garante privacy ha preso atto delle misure di rimozione adottate dalla testata. Nonostante questo, l’Autorità ha ritenuto che il trattamento descritto configurasse comunque una violazione dell’art. 5 par.1 lett. a) e c) GDPR, in particolare del principio di liceità e correttezza nonché della minimizzazione dei dati. Infatti, nel pubblicare articoli riguardanti fatti di cronaca o sentenze che coinvolgono minori, è essenziale assicurarsi che i nomi e i dettagli che possano compromettere la loro privacy e dignità siano adeguatamente oscurati.
L’Autorità, pertanto, preso atto comunque dei provvedimenti di rimozione e oscuramento adottati immediatamente dalla Rivista contenente il link e della sua deindicizzazione dai motori di ricerca, ha inflitto all’editore della rivista una sanzione di 10mila euro, da adempiere entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, per trattamento illecito di dati personali.
Il provvedimento può essere letto qui.