Con la legge di bilancio 2025, art. 1, comma 812, il governo è intervenuto sulla disciplina delle spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”), in particolare modificando l’art. 14 del Testo Unico, circa le conseguenze per l’omesso versamento del contributo unificato.
Nello specifico, al nuovo comma 3.1 della disposizione si prevede che in caso di mancato versamento dell’importo prescritto, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo, fatti salvi i casi di esenzione stabiliti per legge, abolendo pertanto l’invito bonario alla regolarizzazione da parte dell’ufficio giudiziario.
Inoltre, al novellato art. 248, D.P.R. 115/2002, il comma 3-bis, in caso di mancato pagamento entro 30 giorni dall’iscrizione a ruolo, l’ufficio giudiziario competente ovvero la società Equitalia Giustizia S.p.A. possono procedere alla riscossione esattoriale immediata.
Tali disposizioni verranno applicate alle controversie iscritte a partire dal 1° gennaio 2025.