Da ieri è in vigore il nuovo Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti e clausole vessatorie, adottato dall’AGCM con delibera 5 giugno 2014, n. 24955, che adegua le disposizioni previste dal precedente Regolamento (di cui alla delibera 8 agosto 2012, n. 23788) alle modifiche normative introdotte dal Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 21.
Le procedure istruttorie restano sostanzialmente identiche a quelle previste dal precedente Regolamento.
Si segnalano, tuttavia, le seguenti modifiche:
- Prima fra tutte, l’introduzione di un nuovo articolo, il 20-bis che prevede l’applicazione delle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa e pratiche commerciali scorrette anche ai procedimenti per violazione dei diritti del consumatore nei contratti. Dal 13 giugno 2014 infatti, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato vigila anche sul rispetto delle norme sui diritti dei consumatori che recepiscono la nuova Direttiva “Consumer Right “(2011/83/UE).
- L’art. 9 dell’attuale Regolamento, diversamente dalla versione pubblicata nel 2012, dispone che, nei casi in cui è previsto un parere ai sensi dell’art. 8, comma 6, del D.Lgs. 145/2007 e dell’art. 27, comma 6 Cod. Cons., “l’Autorità ove non ritenga la pubblicità/pratica commerciale manifestamente grave e ingannevole/illecita/scorretta ovvero non ritenga manifestamente inidonei gli impegni proposti dal professionista, procede alla richiesta di parere”.
- Infine, l’art. 16 si è arricchito di un nuovo comma, il 5° a norma del quale “Il presente articolo trova applicazione anche con riferimento ai procedimenti in cui sono previsti i pareri di cui all’articolo 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo. Nell’ambito di questi procedimenti, in caso di presentazione di impegni, ove l’Autorità non ritenga la pratica commerciale manifestamente grave e scorretta ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo ovvero non ritenga manifestamente inidonei gli impegni proposti, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera a) del presente regolamento, il termine per rendere il parere è di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta ed il termine del procedimento si estende di quindici giorni”.
Il testo integrale del nuovo Regolamento è disponibile QUI.