Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato lo schema di Decreto Legislativo che, in recepimento della Direttiva 2011/83/UE sugli acquisti a distanza e fuori dai locali commerciali, andrà a modificare gli articoli 45-67 del Codice del Consumo, una volta concluso il proprio iter di approvazione.
Le nuove norme, indicativamente in vigore dal 14 giugno prossimo, si applicheranno a tutti gli acquisti di valore superiore a 50 euro, ivi inclusi i contratti di fornitura di acqua, gas ed elettricità, servizi telefonici e TV. Le modifiche introdotte prevederanno un generico ampliamento delle tutele garantite al consumatore che acquista a distanza e che, non potendo avere un contatto diretto con il fornitore, finisce per essere maggiormente esposto a problematiche post-acquisto.
Venendo al merito delle novità, verrà innanzitutto ampliato l’onere informativo per il professionista: devono, infatti, essere comunicati al consumatore i dati relativi all’impresa che vende il bene o servizio, alle modalità di negoziazione, al bene o servizio offerto e all’esecuzione del contratto.
Gran parte delle novità introdotte riguardano, tuttavia, il “ripensamento” del consumatore e il conseguente diritto di recesso, che passa da 10 a 14 giorni dalla data di stipula del contratto di l’acquisto di servizi, ovvero dal momento del ricevimento del bene. A tal proposito, è stato previsto dalla legge un modulo-tipo che renda più semplice la restituzione del bene, ed è stato altresì abbreviato da 30 a 14 giorni il termine per rimborsare l’importo già versato. Altra novità riguarda il fatto che, qualora la merce risulti deteriorata, la restituzione sarà comunque possibile, imputando però al consumatore la diminuzione del valore del bene.
Di grande importanza sono poi la necessaria conferma scritta degli eventuali acquisti conclusi a mezzo di vendita telefonica, che rende illecite eventuali vendite o attivazioni di servizi realizzate attraverso il mero assenso verbale, o il divieto di applicare maggiorazioni ai pagamenti effettuati con particolari dispositivi elettronici piuttosto che altri. Fa da corollario a quanto esposto l’ulteriore divieto di inserire nei web formcaselle “preselezionate” che vincolino il consumatore ad acquisti ulteriori, rispetto a quello per cui quest’ultimo ha assunto l’iniziativa (si veda, in tema, la recente condanna di Ryanair, Alitalia, Airone, eBay, Ticket One ed eDreams da parte dell’AGCM).
La normativa conferma, inoltre, la competenza dell’AGCM, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, quanto all’accertamento del mancato rispetto della disciplina delle vendite a distanza o fuori dai locali commerciali, così come per la comminazione delle relative sanzioni.
Le novità introdotte sono di indubbia importanza dal punto di vista della tutela del consumatore il quale, con particolare riferimento alle suddette tipologie di vendita, riveste la parte del c.d. “contraente debole”. Ad adiuvandum, questa nuova disciplina, uniformando le garanzie dei consumatori tra gli Stati europei, mira alla realizzazione di un mercato europeo uniforme che presenti parità di garanzie e tutele per i consumatori anche per gli acquisti online.
Alla luce dei dati sulle vendite online del 2012, che vedono solo il 25% dei commercianti interessati ad offrire i propri prodotti o servizi in almeno un altro stato europeo (19% in Italia), sorgono tuttavia forti dubbi quanto all’effettiva portata delle novità introdotte.
Indubbiamente, da un lato, gli standard delle tutele risultano innalzati anche a livello nazionale. D’altro canto, un commerciante che non ha mai offerto i propri prodotti o servizi online sul territorio europeo si ritrova ora soggetto a oneri più gravosi, senza che ciò comporti alcuna positiva ricaduta sui propri affari.
Non è quindi affatto scontato che la normativa in corso di introduzione porti il mercato ad aprirsi al mondo delle vendite online “extraterritoriali” e, di conseguenza, è possibile che la percentuale citata sia tutt’altro che destinata ad innalzarsi nel corso dei prossimi anni.