La controversia tra Meta e SIAE ha raggiunto un nuovo punto lo scorso 2 luglio, quando il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5727/2024, ha annullato la decisione del T.a.r. Lazio sulle misure cautelari imposte dall’AGCM a Meta, riconoscendo le ragioni della società americana.
La decisione risulta particolarmente significativa sotto il profilo ermeneutico e aiuta a comprendere meglio le conseguenze e i limiti della norma che introduce nell’ordinamento una presunzione di dipendenza economica nel caso in cui siano coinvolte piattaforme digitali, fornendo alcune importanti coordinate destinate a orientare l’interpretazione della norma anche in futuro e a delimitarne le fattispecie applicative.
Il caso trae origine dalla negoziazione per il rinnovo della licenza sui contenuti musicali protetti da SIAE nell’Audio Librarydi Meta, utilizzati dagli utenti come sottofondi musicali per le stories e i reels. Non trovando un accordo economico soddisfacente, a marzo 2023 Meta rimuoveva il repertorio SIAE dall’Audio Library. SIAE segnalava allora la questione all’AGCM, che avviava un procedimento contro Meta per abuso di dipendenza economica, imponendo alla società misure cautelari. Meta impugnava queste misure davanti al T.a.r. Lazio e poi al Consiglio di Stato, che ha deciso sulla questione con la sentenza citata.
La decisione ruota attorno all’interpretazione dell’art. 9, l. 18 giugno 1998, n. 192, come modificato dall’art. 33, l. 5 agosto 2022, n. 118.
In primo luogo, il Coniglio di Stato ha infatti chiarito la natura di presunzione relativa della norma, che, come tale “prevede espressamente la prova contraria”, che Meta ha fornito con successo.
Lo stesso ha poi riconosciuto che le piattaforme di Meta non offrono servizi di streaming o ascolto musicale, ma solo una libreria audio per sottofondi sonori.
Il Consiglio ha inoltre osservato che l’art. 9 prevede espressamente che, al fine della presunzione di abuso di dipendenza economica debba valutarsi la “reale possibilità per la parte che abbia subito l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti”; al contrario, i contenuti musicali della Audio Library sono disponibili anche altrove e Meta non è quindi l’unica controparte di SIAE per la diffusione musicale. In particolare, il Consiglio di Stato ha sottolineato che gli utenti possono comunque condividere sulle piattaforme Meta link ai contenuti musicali presenti altrove (come YouTube o simili) e l’accordo non concluso con SIAE non impedisce quindi la veicolazione di tali contenuti. La mancata disponibilità dei contenuti musicali nell’Audio Library di Meta non è idonea, dunque, a compromettere la concorrenzialità del mercato né può causare danni irreparabili agli artisti, i cui interessi non coincidono necessariamente con quelli della SIAE.
Per tali ragioni, il Consiglio di Stato ha concluso affermando che “il pregiudizio prospettato da SIAE si presenta pertanto come generico e indeterminato e meramente economico e, quindi, per definizione privo del carattere dell’irreparabilità”, e ha annullato conseguentemente la sentenza del T.a.r. Lazio e il provvedimento dell’AGCM.