Il 19 novembre 2024 è entrata in vigore la nuova versione del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore e di pubblicità ingannevole e comparativa (Delibera AGCM del 5 novembre 2024, n. 31356: “Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa” – link), che sostituisce il precedente regolamento n. 2541 del 1 aprile 2015.
Il testo è stato aggiornato per adeguarsi alle modifiche introdotte nel quadro normativo riguardante il Codice del Consumo e il D.Lgs. 145/2007, che recepisce l’art. 14 della Direttiva 2005/29/CE in materia di pubblicità ingannevole.
In particolare, sono state ampliate le fattispecie di violazioni che rientrano nelle competenze dell’AGCM e modificato il regime sanzionatorio applicabile. Di conseguenza, si è ritenuto opportuno intervenire sulle norme contenute nel regolamento relativo alle procedure istruttorie, al fine di aggiornare la disciplina vigente e introdurre un’unica procedura applicabile a tutte le istruttorie di competenza dell’Autorità.
Si riportano di seguito i principali interventi:
i. in primo luogo, sono state introdotte precisazioni in merito alle definizioni di “consumatore” e “professionista” ed è stato aggiornato l’elenco delle condotte, prendendo in considerazione le previsioni normative che hanno introdotto nuove violazioni il cui accertamento ricade nelle competenze dell’AGCM. Si precisa, inoltre, che il responsabile del procedimento, ove ciò sia necessario ai fini istruttori o venga richiesto dalle parti, può altresì svolgere audizioni fissando un termine per il loro svolgimento (art. 13).
ii. La figura del responsabile del procedimento è stata arricchita con la possibilità, per quest’ultimo, previa autorizzazione del Collegio, di effettuare acquisti a campione di beni e/o servizi, anche in forma anonima, per individuare le violazioni (c.d. mistery shopping).
iii. Ai sensi dell’art. 4, l’istanza di intervento dell’Autorità può ora essere richiesta dai soggetti o organizzazioni che ne abbiano interesse attraverso una comunicazione in formato elettronico (webform o PEC).
iv. Con riguardo invece ai provvedimenti preistruttori, è stata ampliata la possibilità di archiviazione per casi c.d. de minimis, ovvero non idonei a falsare il comportamento del consumatore, anche per via della “dimensione minima della diffusione di un messaggio o di una clausola contrattuale o della localizzazione circoscritta di una condotta”, prevedendo dunque che vi possano rientrare anche le clausole vessatorie.
v. In relazione all’avvio dell’istruttoria (art. 6), così come previsto in materia di concorrenza, la comunicazione di avvio del procedimento riporterà in maniera circostanziata l’oggetto del procedimento e gli elementi essenziali in merito alle presunte infrazioni acquisiti d’ufficio o contenuti nell’istanza di intervento, oltre al termine per la conclusione del procedimento.
vi. Il nuovo Regolamento disciplina, inoltre, la procedura relativa alla consultazione pubblica in materia di clausole vessatorie di cui all’articolo 37-bis, co. 1 del Codice del consumo, prevedendo la pubblicazione in apposita sezione del sito internet istituzionale del relativo comunicato; i soggetti abilitati possono inviare i propri commenti per iscritto tramite una casella di posta elettronica dedicata (art. 7).
vii. Il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni, decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di avvio. Nel caso di infrazioni diffuse e infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale è prevista la sospensione del termine fino ad un anno, volta a tenere conto della maggiore complessità delle istruttorie e alla conseguente necessità di garantire il più ampio diritto al contraddittorio alle parti coinvolte nel procedimento di accertamento (art. 8).
viii. È stata poi semplificata la procedura per la valutazione degli impegni, che potranno essere presentati dalle parti, mediante apposito formulario (di cui all’Allegato 1 della Delibera), entro 45 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, e che saranno valutati dall’Autorità, la quale può accettarli, chiederne l’integrazione o deliberarne il rigetto. (art. 10).
ix. Al procedimento istruttorio possono partecipare i portatori di interessi pubblici o privati, e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati “cui può derivare un pregiudizio diretto, immediato e attuale dalle infrazioni oggetto dell’istruttoria o dai provvedimenti adottati in esito alla stessa” (art. 11).
x. Quando ritiene sufficientemente istruita la pratica, il responsabile del procedimento trasmette alle parti la contestazione degli addebiti e dà termine di 20 giorni per presentare al Collegio controdeduzioni scritte in replica agli addebiti contestati. Il responsabile del procedimento, prima di rimettere gli atti al Collegio per l’adozione del provvedimento finale richiede i pareri previsti (tra cui il parere di cui all’articolo 27, comma 1-bis del Codice del consumo), che devono essere comunicati dall’Autorità interpellata entro 30 giorni dalla richiesta (art. 17).
xi. Infine, il Regolamento consente alle imprese di interpellare in via preventiva l’Autorità in merito alla vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei contratti: l’interpello viene proposto esclusivamente tramite PEC, e tramite l’apposito formulario. Sull’interpello l’Autorità si pronuncia entro centoventi giorni (art. 22).