La Cassazione sull’oscuramento di un sito web per diffamazione: necessario bilanciare diritto all’onore e libertà di espressione

La Suprema Corte, in relazione al sequestro di un interno sito internet a causa di alcuni commenti diffamatori ivi postati, ha disposto l’annullamento (senza rinvio) del provvedimento emesso dal GIP di Udine su richiesta del PM procedente.

La decisione della Quinta Sezione Penale (n. 11895/2014) ha così posto un freno alle sempre più diffuse abitudini di disporre l’oscuramento di un intero sito web – a contenuto lecito – laddove alcuni utenti del portale avessero al contrario pubblicato frasi a contenuto diffamatorio, di loro iniziativa e senza alcun concorso del titolare del blog.

La vicenda in oggetto, che riguarda il sito www.ilperbenista.it, aveva avuto ampia eco nel mondo dei blogger, poiché il provvedimento cautelare disposto dalla magistratura appariva tanto duro quanto anacronistico, tenuto conto delle dinamiche del web.

Gli strumenti della rete, infatti, permettono anche alla magistratura procedente di tutelare i soggetti lesi senza incorrere in violazioni dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta costituzionale, come ad esempio la libertà di espressione.

E la Cassazione sembra aver recepito tale impostazione: laddove sia possibile intervenire con misure precise e puntuali (ad esempio, rimuovendo solo le pagine o i singoli contenuti diffamatori), non è ritenuto ammissibile alcun intervento “censorio” del fondamentale diritto d’espressione del cittadino-blogger, tramite oscuramento integrale del sito.

E’ invece sempre necessario procedere al bilanciamento, caso per caso, tra i differenti e contrapposti “interessi di rilievo primario” consistenti nella libertà di parola, da un lato, e nel diritto all’onore di terzi, dall’altro.

Articoli correlati