La pronuncia della Quarta Sezione di Appello dell’EUIPO (resa l’11 ottobre 2023) riguarda la richiesta di registrazione per diverse classi di prodotto del marchio figurativo costituito dal famoso orsetto di Haribo.
Questa permette all’ufficio di fare il punto sui requisiti di registrabilità dei marchi figurativi. In particolare, si afferma che generalmente essi sono dotati di capacità distintiva, eccezion fatta per simboli geometrici o elementi figurativi, pittogrammi o caratteri tipografici molto comuni, che non permettono alcuna riconducibilità del prodotto alla sua origine e che, pertanto, sono esclusi dalla registrazione.
Viene allora affermata la distintività del segno di Haribo, per le particolari caratteristiche dell’orsetto del brand, capace di essere generalmente riconosciuto dal pubblico e distinguibile dagli altri orsetti usati quali elementi decorativi. In quanto dotato di (almeno) minima capacità distintiva (a nulla rilevando, invece, originalità e novità del segno), secondo la Quarta Sezione non vi sarebbero ragioni per rifiutare registrazione ai sensi dell’art. 7(1)(b) EUTMR (similmente, per il simbolo di Batman e dei biscotti Oreo), per tutte le classi richieste.
Particolarmente interessante è, infine, quanto si afferma con riguardo all’applicabilità al caso di specie della giurisprudenza in materia di marchi 3D, basata sull’apparenza del prodotto. Sebbene, infatti, la società abbia chiesto la registrazione del marchio esclusivamente come figurativo e, quindi, 2D, la Quarta sezione sostiene che non si possa escludere che il segno venga effettivamente percepito dal pubblico come forma tridimensionale, da cui discenderebbe la registrabilità del marchio siffatto.
Qui il testo della decisione.