Dal 16.06.2014 le comunicazioni di cancelleria nel processo amministrativo saranno effettuate unicamente a mezzo PEC, mediante una sola comunicazione per ogni singola parte costituita.
Questo è quanto emerge dall’ultima circolare diffusa in data 23.04.2014 dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa che sulla base del combinato disposto degli artt. 136 C.p.a. e 16 L. 228/2012 ha sancito definitivamente il ruolo privilegiato della Posta Elettronica Certificata quale strumento di comunicazione delle cancellerie verso i difensori.
Le tradizionali forme di comunicazione – a mezzo fax e tramite biglietto di cancelleria a mezzo posta – devono dunque ritenersi strumenti residuali, utilizzabili “solo ove la comunicazione all’indirizzo PEC del difensore non risulti tecnicamente possibile o non vada, comunque, a buon fine”.
In particolare, la circolare detta differenti istruzioni operative applicabili a seconda che si tratti di ricorsi depositati prima o dopo l’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo (16.09.2010).
Con riferimento ai ricorsi depositati prima della data di entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, le cancellerie dovranno inviare le comunicazioni all’indirizzo PEC del “primo difensore indicato in ricorso, come risultante dai pubblici elenchi”.
Il riferimento ai pubblici elenchi si rende necessario ove si rammenti che prima dell’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo non sussisteva in capo al difensore costituito l’obbligo di indicare l’indirizzo PEC nel primo atto. Tale disposizione è oggi espressamente prevista dall’art. 136 Cod. p.a..
Qualora poi sia stato eletto il domicilio presso altro difensore, la comunicazione sarà inviata all’indirizzo PEC del domiciliatario come risultante dai pubblici elenchi, salvo che il dominus “dichiari con atto depositato in segreteria di voler ricevere le comunicazioni al proprio indirizzo PEC”.
Per i procedimenti introdotti con ricorso depositato successivamente alla data del 16.09.2010, le cancellerie invieranno le comunicazioni all’indirizzo PEC indicato nel ricorso.
Nel caso di domiciliazione presso altro difensore tuttavia, l’indirizzo di riferimento sarà quello del domiciliatario come risultante da pubblici elenchi e non l’indirizzo PEC previamente indicato dal difensore costituito, salvo che quest’ultimo “dichiari con atto successivamente depositato in segreteria di voler ricevere le comunicazioni al proprio indirizzo PEC ”.