Il 13 dicembre scorso è entrato in vigore il Regolamento UE n. 1169/2011 in tema di etichettature alimentari.
Le novità introdotte con la nuova disciplina hanno il dichiarato scopo di armonizzare le numerose norme presenti nell’Unione in tema di pubblicità e presentazione degli alimenti, indicazione dei principi nutritivi e del loro apporto calorico, nonché delle informazioni relative agli ingredienti che potrebbero generare allergie.
Indichiamo di seguito un breve riepilogo delle modifiche maggiormente significative.
Ogni alimento confezionato dovrà obbligatoriamente contenere una tabella nutrizionale indicando sette elementi riferiti a 100 grammi o 100 millilitri di prodotto, che potrà essere affiancata dai medesimi dati riferiti ad una singola porzione. L’etichetta del prodotto dovrà riportare caratteri con una grandezza minima di 1,2 millimetri (0,9 nel caso di confezioni piccole) per garantire una chiara e corretta informazione di tutti i consumatori.Inoltre, le informazioni obbligatorie previste per ogni tipologia di prodotto dovranno trovarsi nel medesimo campo visivo della denominazione di vendita del prodotto stesso per essere immediatamente percepibili dal consumatore al momento dell’acquisto. Sulle confezioni di misura inferiore a 10 cm2 è consentito riportare solo le notizie essenziali del prodotto, oltre la denominazione di vendita, il peso netto, il termine di conservazione o la data di scadenza e gli eventuali allergeni presenti.
Con riferimento alla data di scadenza, diviene obbligatorio l’apposizione della stessa su ognuna delle singole confezioni vendute e non solo sull’imballaggio esterno con le quali vengono destinate alla vendita.
Per quanto riguarda le sostanze che potrebbero procurare intolleranze nei consumatori – i cd. allergeni – esse dovranno essere riportate all’interno della lista degli ingredienti con maggior chiarezza grafica rispetto agli altri ingredienti; anche i ristoranti, bar e tutti i pubblici esercizi che svolgono attività di somministrazione al pubblico, saranno tenuti a comunicare al pubblico l’eventuale presenza di dette sostanze in modo tempestivo.
Per la prima volta la nuova normativa si occupa direttamente di vendite di alimentari via web e, di conseguenza disciplina la corretta informazione da rendere al consumatore al momento della vendita, prima di perfezionare l’acquisto.
Con riferimento all’indicazione di origine del prodotto, essa diviene obbligatoria anche per carni suine, ovine e pollami; l’indicazione diviene parimenti obbligatoria qualora il prodotto per la propria natura, possa indurre in errore il consumatore sulla sua provenienza. Il Regolamento in commento, sempre in tema di origine dei prodotti commercializzati, ha introdotto l’obbligo di riportare l’indirizzo completo – non più solo il Comune di appartenenza – della sede legale dell’operatore alimentare responsabile delle informazioni sul prodotto.
Infine, opinioni controverse sono sorte intorno alla questione dell’indicazione dello stabilimento di produzione dei prodotti alimentari. Tale elemento risultava obbligatorio nel nostro Paese già dal 1992, mentre invece, diviene facoltativa per l’operatore con l’introduzione del presente Regolamento. Egli dovrà indicarla solamente qualora una eventuale assenza della stessa rischi di ingenerare confusione nel consumatore riguardo alla natura del prodotto stesso.
Il testo del Regolamento è disponibile qui.