La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata sui requisiti di validità del marchio “La tua pelle merita di essere trattata bene” (Sentenza 37697/2022, consultabile al presente link).
La causa è giunta in Cassazione a seguito del rigetto della domanda di registrazione del marchio ad opera dell’Ufficio marchi italiano (UIBM), confermata dalla Commissione dei ricorsi, per assenza del carattere distintivo.
La Suprema Corte ha sottolineato che la registrazione di un marchio non può essere esclusa a causa del suo uso elogiativo o pubblicitario. Tuttavia, il requisito della capacità distintiva del marchio (prevista all’art. 13 C.P.I.) deve essere valutato per un marchio costituito da uno slogan pubblicitario, come per qualsiasi altro tipo di marchio.
la Corte ha dunque confermato la decisione della Commissione dei ricorsi – che aveva escluso la validità del marchio per assenza di carattere distintivo – formulando il seguente principio di diritto:
“In tema di marchio d’impresa, l’imprenditore ha diritto alla registrazione anche di uno slogan pubblicitario, ma l’espressione contenente il messaggio promozionale deve adempiere alla finalità distintiva ossia essere idoneo a distinguere i prodotti o i servizi offerti da quell’impresa“.