La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza depositata lo scorso 10 luglio, ha illustrato quali condizioni debbano ricorrere affinché sia possibile registrare come marchio l’allestimento di uno spazio vendita, rappresentato graficamente mediante un semplice disegno multicolore, privo di qualsiasi indicazione delle dimensioni e delle proporzioni.
Il caso oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale origina dal rigetto opposto dall’Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi alla domanda di registrazione di marchio tridimensionale, presentata da Apple, da diverso tempo impegnata sul fronte internazionale per proteggere i propri “flagship stores”.
In particolare, dopo aver ottenuto nel 2010 negli Stati Uniti la registrazione come marchio tridimensionale dei propri negozi-bandiera, Apple ha inteso estendere la protezione anche in ambito internazionale, ai sensi dell’Accordo di Madrid. Tale estensione è stata accetta in taluni Stati e rifiutata in altri.
La Corte di Giustizia, investita della questione dai giudici tedeschi, ha dunque fornito il proprio contributo ermeneutico, interpretando l’art. 2 della direttiva 2008/95/CE nel senso che tale normativa non osta a che sia registrato come marchio tridimensionale, la rappresentazione – con un semplice disegno privo di indicazioni delle dimensioni e delle proporzioni – dell’allestimento di uno spazio vendita di prodotti, a condizione che tale rappresentazione sia atta a distinguere i prodotti o servizi dell’impresa da quelli di altre imprese.
Ciò può avvenire secondo la Corte quando “l’allestimento raffigurato si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore economico interessato”.
Tale carattere tuttavia, deve essere valutato in concreto, caso per caso, dall’autorità competente.
Il testo integrale della sentenza è disponibile QUI.