Il Parlamento Europeo, con il testo approvato martedì, ha finalmente preso posizione sulla spinosa questione della gestione del diritto d’autore in ambito musicale: in particolare, il testo licenziato presenta forti novità in materia di gestione dei diritti connessi alla diffusione di opere musicali attraverso i nuovi media.
I servizi di musica online che, come Grooveshark, Last.fm, o l’ormai popolarissimo Spotify, sono diventati uno dei maggiori mezzi di diffusione della musica a livello mondiale: in tal senso, il legislatore europeo si è ora mosso per regolare e adattare le disposizioni in materia di copyright con questa nuova “frontiera del business”, onde favorire – almeno, questo è il principio – gli autori, le case discografiche e l’utente finale.
Con l’approvazione della Direttiva in oggetto, infatti, i fornitori di servizi di musica online all’interno dell’Unione potranno accedere a licenze presso le CMOs (collective management organization, come ad esempio la nostra SIAE) valide per più di uno stato, superando così l’enorme – e talvolta insormontabile – ostacolo burocratico che si frappone tra chi intende ottenere una licenza sui contenuti e le molteplici ed autonome società di collecting presenti nei diversi Stati membri.
L‘accesso a questo tipo di licenze “transfrontaliere” sarà garantito dalle CMOs nazionali attraverso i contratti di rappresentanza già in essere con le altre collecting straniere. In questo modo, oltretutto, i CMOs dovranno anche applicare le medesime condizioni contrattuali a chiunque lo richieda.
In più gli artisti, anche se non connazionali della CMOs che raccoglie le royalties, dovranno ricevere i pagamenti il più rapidamente possibile e, comunque, entro nove mesi dalla fine dell’esercizio finanziario in cui i proventi dei diritti sono stati riscossi. E non è poco.
In conclusione, la direttiva prevede un’ulteriore, rilevantissima novità: la possibilità di scegliere in totale libertà una collecting piuttosto che un’altra, la quale sarà tenuta a garantire una corretta gestione dei diritti dell’artista, il rispetto dei requisiti di trasparenza e di informazione, nonché le norme minime su raccolta e utilizzo dei ricavi (già punto controverso di recentissime diatribe nel nostro Paese).
L’altissimo numero di voti favorevoli ottenuto da questa proposta di Direttiva, all’interno del Parlamento (640, contro appena 18 contrari e 22 astenuti) lascia intendere – e augurare – che la necessità di cambiamento e aggiornamento della normativa vigente sia adesso assai concreta all’interno dell’Unione.
Almeno sulla carta, la posizione giuridica degli artisti e dei creativi musicali sembrerebbe così adeguata alla natura transnazionale del diritto d’autore in generale, tanto più se si prende quale riferimento il web (internazionale per sua natura).
Ma quali vantaggi, in conclusione, saranno destinati all’utente finale? Il dubbio in effetti si sposterà, una volta definitivamente approvata la Direttiva (manca il voto favorevole del Consiglio, pur se il testo appare “concordato”), sul concreto abbassamento dei costi del prodotto finale, quantomeno con riferimento ai servizi online.
A breve, si spera, l’ardua sentenza.